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AI Act in Italia: scadenze aggiornate e percorso operativo

AI Act dopo l’Omnibus 2026: scadenze, legge 132/2025, ruoli, autorità italiane, GDPR e casi del Garante con i relativi sviluppi giudiziari.

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L’AI Act in Italia richiede una lettura aggiornata del regolamento europeo, della legge nazionale 132/2025 e delle altre norme applicabili al progetto. Al 30 settembre 2026, il calendario originario del regolamento 2024/1689 è stato modificato: l’AI Omnibus, regolamento (UE) 2026/1744, è entrato in vigore il 27 luglio 2026. Presentare agosto 2026 come la scadenza generale per tutti i sistemi ad alto rischio non è più corretto.

Per un’impresa, la domanda utile è quali regole riguardino il proprio sistema, nel ruolo effettivamente svolto e alla data pertinente. Un assistente che prepara bozze, un sistema che seleziona candidati e un componente di sicurezza di un prodotto non richiedono automaticamente lo stesso percorso. Questa guida spiega come organizzare la valutazione senza confondere gli obblighi futuri con quelli già applicabili, né la conformità AI Act con la liceità del trattamento dei dati personali.

Il calendario dopo le modifiche del luglio 2026

Il testo definitivo dell’AI Omnibus modifica l’articolo 113 dell’AI Act. Per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III, le sezioni 1, 2 e 3 del capo III, con l’eccezione dell’articolo 6, paragrafo 5, si applicheranno dal 2 dicembre 2027. Per l’alto rischio collegato all’articolo 6, paragrafo 1, e all’allegato I, la data è il 2 agosto 2028.

Queste date non rinviano l’intero regolamento. I divieti originari e le disposizioni del capo I hanno iniziato ad applicarsi il 2 febbraio 2025; la disciplina dei modelli di IA per finalità generali e parte della governance dal 2 agosto 2025, con disposizioni transitorie da verificare per i modelli già sul mercato. La data generale del 2 agosto 2026 rimane rilevante per le disposizioni non interessate dalle specifiche eccezioni.

Anche all’interno della trasparenza occorre distinguere. Per i sistemi che generano contenuti sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il nuovo articolo 111, paragrafo 4, concede fino al 2 dicembre 2026 per conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2, relativo alla marcatura degli output. Non è un rinvio indistinto di ogni obbligo dell’articolo 50. I nuovi divieti introdotti nel 2026 riguardo a determinate generazioni o manipolazioni di contenuti sessuali hanno, a loro volta, applicazione dal 2 dicembre 2026, secondo il loro specifico ambito.

Per i sistemi ad alto rischio già immessi sul mercato o messi in servizio prima della relativa data, l’articolo 111 contiene una disciplina transitoria collegata anche a modifiche significative della progettazione. Prevede inoltre un termine del 2 agosto 2030 per fornitori e utilizzatori dei sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche. Non trasformate queste disposizioni in una generica esenzione per qualsiasi prodotto acquistato in anticipo: documentate versione, data e cambiamenti del sistema interessato.

Individuare sistema, finalità e ruolo dell’impresa

Cominciate dall’operazione concreta. Quali input riceve il sistema? Produce una raccomandazione, un contenuto, una previsione o una decisione? Dove viene impiegato il risultato e chi ne subisce gli effetti? Il regolamento 2024/1689, da leggere con le modifiche successive, definisce il sistema di IA e distingue i diversi operatori. L’etichetta commerciale del software non è sufficiente per rispondere.

Il fornitore, o provider, sviluppa o fa sviluppare il sistema e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. L’utilizzatore professionale, o deployer, lo impiega sotto la propria autorità. Possono aggiungersi importatori, distributori e fabbricanti di prodotti. Una stessa organizzazione può avere ruoli diversi per sistemi differenti; anche l’uso interno può richiedere una valutazione del ruolo di fornitore.

L’acquisto da un terzo non esclude ogni possibile cambiamento di ruolo. L’articolo 25 considera, per i sistemi ad alto rischio, circostanze come l’apposizione del proprio nome, la modifica sostanziale o la trasformazione della finalità prevista che rende il sistema ad alto rischio. Le condizioni precise vanno esaminate prima di personalizzazioni rilevanti, integrando la documentazione tecnica con gli accordi lungo la filiera.

Questi ruoli non coincidono automaticamente con titolare e responsabile secondo il GDPR. Un fornitore di IA può trattare dati per conto del cliente in un’operazione e perseguire finalità proprie in un’altra. Quando opera come responsabile, la nomina e il contratto dell’articolo 28 devono riflettere il servizio effettivo. Non basta un contratto che assegni genericamente al cliente ogni responsabilità sui dati.

Classificare il rischio prima di scegliere gli adempimenti

La prima verifica riguarda le pratiche vietate. Ad esempio, l’articolo 5 vieta l’uso di sistemi per inferire emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo le specifiche ragioni mediche o di sicurezza previste dalla disposizione. Esistono poi divieti riguardanti determinate manipolazioni, sfruttamento di vulnerabilità e costruzione di banche dati di riconoscimento facciale mediante raccolta indiscriminata di immagini. Non sono semplici categorie per le quali compilare una valutazione e proseguire comunque.

Per l’alto rischio esistono due percorsi principali. Il primo riguarda prodotti o componenti di sicurezza nel quadro dell’allegato I e delle condizioni dell’articolo 6, compresa la pertinente valutazione di conformità da parte di terzi. Il secondo riguarda gli usi elencati nell’allegato III, come specifiche applicazioni in selezione del personale o istruzione. Le modifiche del 2026 precisano ulteriormente che non ogni funzione accessoria di un prodotto costituisce un componente di sicurezza.

Per alcuni usi dell’allegato III, l’articolo 6, paragrafo 3, consente di escludere l’alto rischio quando ricorrono le condizioni previste e il sistema non comporta un rischio significativo, anche perché non influenza materialmente l’esito decisionale. Non è sufficiente dichiararlo “solo di supporto”. La profilazione di persone fisiche nei casi dell’allegato III impedisce di utilizzare quell’esclusione. La valutazione deve essere documentata e coerente con l’utilizzo reale.

La guida ai sistemi di IA ad alto rischio aiuta a strutturare l’analisi dei casi d’uso. Nel fascicolo del singolo progetto registrate la finalità prevista, il riferimento normativo, le ragioni della classificazione e chi la riesaminerà. Un sistema inizialmente usato per organizzare documenti può richiedere una nuova valutazione se viene successivamente utilizzato per escludere candidati o determinare l’accesso a un servizio.

Legge 132/2025: competenze italiane e autorità di settore

L’articolo 20 della legge italiana 132/2025 designa AgID e ACN quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. AgID svolge le funzioni di autorità di notifica, con compiti relativi a procedure, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti che verificano la conformità. La legge le attribuisce anche funzioni di promozione dell’innovazione.

ACN è autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni europee. Le sue funzioni comprendono attività ispettive e sanzionatorie sui sistemi di IA secondo la normativa applicabile: descriverla come competente soltanto per la sicurezza informatica sarebbe riduttivo. La legge mantiene le attribuzioni di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS nel perimetro settoriale previsto dal regolamento.

Restano inoltre ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali e di AGCOM quale coordinatore dei servizi digitali. Un unico progetto può quindi sollevare questioni soggette a più discipline e autorità. Identificate il canale competente in base al problema concreto, invece di assumere che qualsiasi reclamo su un algoritmo debba essere indirizzato allo stesso ente.

Il GDPR continua ad applicarsi durante il periodo transitorio

Il rinvio di alcuni obblighi AI Act non sospende il GDPR. Raccolta dei dati di addestramento, inserimento di documenti nei prompt, conservazione delle conversazioni e utilizzo degli output devono essere esaminati separatamente. Un servizio può essere lecito per una finalità e non giustificare il riutilizzo degli stessi dati per addestrare un altro modello. La disponibilità pubblica delle informazioni non costituisce, da sola, una base giuridica.

Per ciascuna operazione individuate la base dell’articolo 6 e, se sono trattate categorie particolari, la condizione aggiuntiva pertinente dell’articolo 9. Il consenso non è la soluzione universale: deve essere libero e realmente revocabile quando viene utilizzato. Gli esempi di consenso GDPR possono aiutare a distinguere una scelta valida da una clausola generica inserita nelle condizioni del servizio.

La DPIA dipende dalla probabilità di un rischio elevato per i diritti e le libertà, valutata secondo natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, oltre ai casi e agli elenchi applicabili. Non deriva automaticamente dal semplice impiego dell’IA e non si risolve assegnando una categoria AI Act. La valutazione d’impatto GDPR deve precedere il trattamento quando obbligatoria. Se rimane un rischio elevato non sufficientemente mitigato, occorre la consultazione preventiva dell’autorità nei casi dell’articolo 36.

La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, o FRIA, prevista dall’articolo 27 dell’AI Act riguarda specifici utilizzatori e sistemi: non ogni impresa che usa un software intelligente. Nel suo ambito, la disciplina aggiornata permette di richiamare sezioni pertinenti della DPIA o incorporarne parti. È un coordinamento documentale; non rende identiche le due valutazioni né consente di tralasciare diritti diversi dalla protezione dei dati.

Dati, controllo umano e trasparenza operativa

Prima dell’acquisto, chiedete come vengono trattati input, allegati, registri e risultati: quali dati sono conservati, chi vi accede, quali usi ulteriori sono previsti e come funzionano cancellazione ed esportazione. Per eventuali flussi verso paesi terzi, la valutazione dei trasferimenti internazionali rimane distinta dalla classificazione AI Act. La sola scelta di una regione europea non risponde a tutte le domande sugli accessi.

Usare dati meno identificativi può ridurre l’esposizione, ma anonimizzazione e pseudonimizzazione non sono sinonimi. Se il contesto o informazioni aggiuntive consentono ragionevolmente l’identificazione, togliere il nome non è sufficiente. Nell’esempio di un assistente che riassume pratiche, considerate anche dati presenti negli allegati o negli output, non soltanto il campo anagrafico principale.

Definite poi che cosa deve fare la persona incaricata della supervisione. Deve poter comprendere limiti e segnali di errore, verificare le informazioni rilevanti e intervenire sul processo. Una firma inserita a valle senza possibilità effettiva di riesame non risolve il problema delle decisioni automatizzate dell’articolo 22 GDPR, quando ne ricorrono i presupposti. Non ogni suggerimento automatico rientra in quella disposizione: contano l’esclusività dell’automazione e gli effetti della decisione.

Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 distinguono, tra l’altro, l’interazione con sistemi di IA e la generazione o manipolazione di determinati contenuti. Non ogni obbligo ricade sul medesimo operatore e sono previste condizioni ed eccezioni. Per un chatbot rivolto al pubblico, progettate una comunicazione chiara sulla natura dell’interazione; per contenuti sintetici, verificate il tipo di output, il ruolo svolto e la regola specifica applicabile, comprese le transizioni del 2026.

Alfabetizzazione all’IA dopo l’Omnibus

Il nuovo articolo 4 mantiene un obbligo per fornitori e utilizzatori di adottare misure che sostengano l’alfabetizzazione del personale e delle altre persone che operano per loro conto. Occorre tenere conto di conoscenze, esperienza, formazione, contesto d’uso e persone interessate. La disposizione chiarisce però che non è richiesto garantire un livello specifico di alfabetizzazione di ogni singola persona.

Un programma utile può quindi differenziare chi acquista il servizio, chi configura il sistema e chi ne impiega i risultati. Per un gruppo commerciale può essere prioritario riconoscere dati da non inserire nei prompt; per chi seleziona personale, comprendere limiti del punteggio e possibilità di contestazione. Questi esempi organizzativi non equivalgono a un certificato legale universale o a un numero di ore imposto a tutte le aziende.

Conservate il collegamento tra rischi individuati, istruzioni impartite e materiali messi a disposizione. Aggiornate le misure quando cambia l’uso del sistema. La formazione non sostituisce le responsabilità specifiche di supervisione previste per l’alto rischio, ma aiuta a renderle effettive quando diventano applicabili al progetto.

Leggere correttamente i casi italiani

I procedimenti del Garante mostrano che la protezione dei dati opera indipendentemente dal calendario AI Act. Vanno però distinti provvedimenti, comunicati e sviluppi giudiziari. Nel caso OpenAI, il comunicato ufficiale aggiornato precisa che la sentenza del Tribunale di Roma 4153/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, ha accolto l’opposizione contro il provvedimento. La sanzione originariamente annunciata di 15 milioni non deve essere riproposta come una condanna definitiva confermata.

Per Replika, il provvedimento è del 10 aprile 2025, mentre il comunicato sui 5 milioni a Luka è del 19 maggio. La pagina segnala il giudizio di opposizione e la mancata applicazione, in sua pendenza, della sanzione accessoria di pubblicazione. Distingue inoltre gli accertamenti sul servizio dall’autonoma istruttoria relativa al ciclo di vita del modello generativo. Non sono un unico esito definitivo sull’intera tecnologia.

Il caso Clearview è invece un precedente storico: il comunicato del 9 marzo 2022 richiama il provvedimento del 10 febbraio e la sanzione di 20 milioni per il monitoraggio biometrico contestato. Questi riferimenti descrivono le decisioni dell’autorità, non attestano la riscossione o ogni successivo sviluppo processuale. La panoramica delle sanzioni del Garante va utilizzata con la stessa attenzione alle date e allo stato dei casi.

Un fascicolo concreto per decidere e riesaminare

Per ogni sistema predisponete una scheda con scopo, versione, responsabile interno, fornitore, persone coinvolte e decisioni supportate. Collegate la classificazione giuridica ai documenti del fornitore e annotate quali obblighi sono già applicabili e quali richiedono preparazione per una data successiva. Una scadenza priva del riferimento al sistema e alla disposizione rischia di restare soltanto una voce nel calendario.

Prima dell’utilizzo, risolvete le questioni bloccanti: finalità non giustificata, dati eccessivi, assenza di informazioni indispensabili o impossibilità di intervenire su un risultato dannoso. Prevedete chi autorizza nuove funzioni e chi rivaluta il progetto dopo cambiamenti sostanziali. Per le startup e aziende SaaS, questa disciplina è utile anche quando l’evoluzione del prodotto è rapida e cambia il rapporto tra sviluppo interno e servizi acquistati.

Un software per organizzare la conformità AI Act può essere valutato per gestione dei documenti, responsabilità e aggiornamenti. La scelta deve partire dalle esigenze effettive: nessuno strumento decide automaticamente la liceità del trattamento, la corretta classificazione o l’idoneità delle misure. Il risultato da ottenere è un percorso verificabile che permetta di spiegare perché il sistema viene utilizzato, con quali limiti e sotto quale controllo.

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